| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste | 
| Data: | 29/09/2003 | 
| Numero: | 51 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 6/1994. | 
| Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 6/1994. | 
| Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/1994. | 
§ 4.1.217 - L.R. 29 settembre 2003, n. 51. [1]
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali).
(B.U. 8 ottobre 2003, n. 41).
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della 
     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della 
“6 bis. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare alla Provincia, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dei requisiti in base ai quali l’iscrizione è stata concessa.”
     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della 
     1. Al comma 2 dell’articolo 4 della 
     2. Il comma 3 dell’articolo 4 della 
     Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della 
     1. Il comma 6 dell’articolo 5 della 
[1] Abrogata dall'art. 70 della