| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera | 
| Data: | 09/02/2004 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo). | 
| Art. 2. Entrata in vigore. | 
§ 3.1.166 – L.R. 9 febbraio 2004, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
(B.U. 18 febbraio 2004, n. 7).
Art. 1. Modifica all'articolo 3 della 
     1. Al comma 3 dell'articolo 3 della 
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.