| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera | 
| Data: | 03/09/1992 | 
| Numero: | 48 | 
§ 3.1.79 - L.R. 3 settembre 1992, n. 48. [1]
Disciplina transitoria del controllo sugli atti delle UU.SS.LL.
(B.U. 29 ottobre 1992, n. 61).
(L'art. 39 della 
Articolo 7. Comunicazione e trasmissione degli atti.
1. Gli atti di cui alla presente legge possono essere trasmessi e comunicati, in quanto necessario e compatibile con le relative finalità, tramite telegramma, messaggio facsimile o comunque per scritto con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
2. Gli atti trasmessi o comunicati ai sensi del precedente comma sono poi inviati ai destinatari, in originale o in copia autentica, nei successivi 10 giorni.
Articolo 8. Pubblicità degli atti. [2]
Articolo 9. Funzioni del collegio dei revisori dei conti. [3]
[1] Abrogata dall'art. 70 della 
[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della 
[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della