| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici | 
| Data: | 03/08/2000 | 
| Numero: | 63 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 3. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 5. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 6. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 7. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 8. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 9. Inserimento dell'articolo 11 bis. | 
| Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 11. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 12. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 13. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 14. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. | 
| Art. 15. Abrogazioni. | 
§ 2.1.206 - L.R. 3 agosto 2000, n. 63. [1]
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla L.R. 15 marzo 1996, n. 18.
(B.U. 14 agosto 2000, n. 25).
Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della 
1. - 2. [2].
3. [3].
4. [4].
     Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della 
1. [5].
2. [6].
3. [7].
     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 5 della 
     Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della 
1. [9].
2. [10].
3. [11].
4. [12].
     Art. 5. Modifica dell'articolo 7 della 
     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 8 della 
     Art. 7. Modifica dell'articolo 10 della 
1. La parola "straordinario", contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 18/96, è soppressa.
     Art. 8. Modifica dell'articolo 11 della 
1. La parola "straordinario", contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 18/96, è soppressa.
Art. 9. Inserimento dell'articolo 11 bis. [15]
     Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 della 
     Art. 11. Modifica dell'articolo 13 della 
1. Le parole "deliberato dalla Giunta Regionale", contenute nell'ultimo rigo del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 18/96, sono soppresse.
2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 18/96 è abrogato.
     Art. 12. Modifica dell'articolo 14 della 
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 18/96 è abrogato.
2. [17].
     Art. 13. Modifica dell'articolo 15 della 
1. [18].
2. [19].
     Art. 14. Modifica dell'articolo 16 della 
1. [20].
2. [21].
Art. 15. Abrogazioni.
     1. La 
     2. L'articolo 13 della 
[1] Legge abrogata dall'art. 25 della 
[2] Modificano il comma 1, art. 2 della 
[3] Sostituisce il comma 2, art. 2 della 
[4] Sostituisce il comma 5, art. 2 della 
[5] Sostituisce il comma 1, art. 3 della 
[6] Sostituisce il comma 4, art. 3 della 
[7] Sostituisce il comma 5, art. 3 della 
[8] Sostituisce l'art. 5 della 
[9] Sostituisce il comma 3, art. 6 della 
[10] Sostituisce il comma 4, art. 6 della 
[11] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 6 della 
[12] Modifica il comma 6, art. 6 della 
[13] Sostituisce il comma 3, art. 7 della 
[14] Sostituisce l'art. 8 della 
[15] Inserisce l'art. 11 bis nella 
[16] Sostituisce l'art. 12 della 
[17] Inserisce i commi 2 bis e 2 ter nell'art. 14 della 
[18] Sostituisce il comma 2, art. 15 della 
[19] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 15 della 
[20] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 16 della 
[21] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 16 della