| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 organi regionali | 
| Data: | 27/06/2005 | 
| Numero: | 45 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 60/2000. | 
| Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/2000. | 
| Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/2000. | 
| Art. 4. Modifica all’articolo 8, comma 1, della l.r. 60/2000. | 
| Art. 5. Decorrenza e aggiornamento. | 
| Art. 6. Norma finanziaria. | 
§ 1.2.64 - L.R. 27 giugno 2005, n. 45. [1]
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni).
(B.U. 6 luglio 2005, n. 29).
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della 
     1. All’articolo 1 della 
     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della 
     1. All’articolo 2, lettera a), della 
     2. All’articolo 2, lettera b), prima alinea, della 
     3. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della 
     4. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della 
     5. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della 
     6. All’articolo 2, lettera b), seconda alinea, della 
     7. All’articolo 2, lettera b), terza alinea, della 
     8. All’articolo 2, lettera b), terza alinea, della 
     9. All’articolo 2, lettera b), terza alinea, della 
     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della 
     1. All’articolo 3, lettera a), della 
     2. All’articolo 3, lettera b), della 
     3. All’articolo 3, lettera c), della 
     4. All’articolo 3, lettera d), della 
     5. All’articolo 3, lettera e), della 
     6. All’articolo 3, lettera f), della 
     7. All’articolo 3, lettera g), della 
     8. All’articolo 3, lettera h), della 
     9. All’articolo 3, lettera i), della 
     10. All’articolo 3, lettera j), della 
     11. All’articolo 3, lettera k), della 
     12. All’articolo 3, lettera l), della 
     13. All’articolo 3, lettera m), della 
     Art. 4. Modifica all’articolo 8, comma 1, della 
     1. All’articolo 8, comma 1, della 
Art. 5. Decorrenza e aggiornamento.
1. I contributi di cui alla presente legge sono assegnati a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. I contributi di cui alla presente legge sono aggiornati annualmente, a partire dal gennaio 2006, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice nazionale del costo della vita registrato nell’anno precedente. Gli uffici regionali provvedono direttamente al calcolo ed alla liquidazione dei contributi aggiornati.
Art. 6. Norma finanziaria.
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato annualmente in 930.000,00 euro, si fa fronte, per l’anno in corso, con gli stanziamenti previsti al capitolo 300 del bilancio del Consiglio regionale “Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari”.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 10 della