| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 2. ordinamento della provincia | 
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale | 
| Data: | 05/09/1956 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' approvata l'unita tabella unica degli stipendi, paghe, e retribuzioni incrementati e conglobati, da corrispondere al personale dipendente dalla Provincia di Trento, con decorrenza 1 luglio [...] | 
| Art. 2. La misura degli stipendi, paghe e retribuzioni è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 12,50% della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza [...] | 
| Art. 3. Nella prima applicazione della presente legge al fine | 
| Art. 4. Qualora l'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni derivante dalla prima applicazione del precedente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, la [...] | 
| Art. 5. Per quanto non è previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. | 
| Art. 6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1968, al personale dipendente dalla Provincia è corrisposta l'aggiunta di famiglia, in misura unica, di lire 10.000 per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori [...] | 
| Art. 7. (Omissis) | 
§ 2.1.2 - Legge Provinciale 5 settembre 1956, n. 10. [*]
Conglobamento totale del trattamento economico del personale provinciale.
(B.U. 20 settembre 1956, n. 18).
E' approvata l'unita tabella unica degli stipendi, paghe, e retribuzioni incrementati e conglobati, da corrispondere al personale dipendente dalla Provincia di Trento, con decorrenza 1 luglio 1956.
La misura degli stipendi, paghe e retribuzioni è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 12,50% della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza senza demerito, del personale interessato, nello stesso grado o qualifica.
Nella prima applicazione della presente legge al fine
dell'attribuzione degli aumenti biennali, di cui al precedente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado o qualifica attuale.
Qualora l'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni derivante dalla prima applicazione del precedente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi con i successivi aumenti a qualsiasi titolo.
     Per quanto non è previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del 
Con decorrenza dal 1° gennaio 1968, al personale dipendente dalla Provincia è corrisposta l'aggiunta di famiglia, in misura unica, di lire 10.000 per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori a carico del dipendente.
     La determinazione delle persone a carico seguirà con le norme del D.L.
(Omissis) [2].
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						 Grado Totale arrotond.  | 
				
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						 I A 2.010.000  | 
				
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						 II A 1.750.000  | 
				
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						 III A 1.460.000  | 
				
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						 III B 1.450.000  | 
				
| 
						 IV A 1.210.000  | 
				
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						 B 1.185.000  | 
				
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						 C 1.140.000  | 
				
| 
						 IV A 1.053.000  | 
				
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						 B 1.032.000  | 
				
| 
						 C 1.012.000  | 
				
| 
						 V B 907.000  | 
				
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						 V C 887.000  | 
				
| 
						 V B 815.000  | 
				
| 
						 V C 770.000  | 
				
| 
						 VI C 664.000  | 
				
| 
						 VI C 620.000  | 
				
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						 Usciere Capo 650.000  | 
				
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						 Usciere 608.000  | 
				
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						 Inservienti 555.000  | 
				
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						 Macchinista 645.000  | 
				
| 
						 Capo Meccanico 711.000  | 
				
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						 Meccanico camionista 691.000  | 
				
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						 Ospedale Psichiatrico Provinciale - Pergine.  | 
				
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						 Categoria Totale arrotond.  | 
				
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| 
						 Ispettore infermiere 658.000  | 
				
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						 Vice Ispettore 613.000  | 
				
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						 Infermiere reparto ed operai 599.000  | 
				
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						 Infermiere allievo 588.000  | 
				
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						 Infermiere donna 549.000  | 
				
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						 Infermiere allieva 528.000  | 
				
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						 Artigiani-Capi d'arte 613.000  | 
				
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						 Lavandaie, sarti-operai-cucine 548.000  | 
				
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						 Personale cantoniere.  | 
				
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						 Assistenti stradali 766.000  | 
				
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						 Cantonieri di ruolo 594.000  | 
				
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						 Cantoniere allievo di r. 588.000  | 
				
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						 Cantoniere anziano non di r. 600.000  | 
				
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						 Cantoniere strade Pinè-Gardolo Lases 592.000  | 
				
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						 Cantoniere strade Costalunga e Valles 598.000  | 
				
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						 Cantoniere non r. (I assunzione) 588.000  | 
				
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						 Personale inserviente non di ruolo del Sanatorio Provinciale di Arco e  | 
				
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						 Colonia Infantile Provinciale di Riva del Garda  | 
				
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						 Inservienti uomini 481.000  | 
				
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						 Inservienti donne 429.000  | 
				
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della 
[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della 
[2] Entrata in vigore.