| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Sicilia | 
| Materia: | 2. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali | 
| Data: | 18/07/1952 | 
| Numero: | 38 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per l'acquisto di due librobus e per le spese d'impianto inerenti a tale servizio. | 
| Art. 2. L'Assessore per la pubblica istruzione disciplina, con proprio decreto, i servizi delle biblioteche circolanti di cui al precedente articolo, con particolare riguardo alla scelta dei libri, e [...] | 
| Art. 3. L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio decreto, le spese di cui ai precedenti articoli, utilizzando il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di [...] | 
| Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. | 
§ 2.11.18 - L.R. 18 luglio 1952, n. 38.
Acquisto di due librobus e biblioteche circolanti.
(G.U.R. 19 luglio 1952, n. 41).
E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per l'acquisto di due librobus e per le spese d'impianto inerenti a tale servizio.
L'Assessore per la pubblica istruzione disciplina, con proprio decreto, i servizi delle biblioteche circolanti di cui al precedente articolo, con particolare riguardo alla scelta dei libri, e provvede alle necessarie spese di funzionamento affidandone la gestione alle Sovraintendenze bibliografiche della Sicilia.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio decreto, le spese di cui ai precedenti articoli, utilizzando il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative per l'esercizio finanziario 1952-53.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.