| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Bolzano | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione | 
| Data: | 19/07/1994 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Sono approvati per la scuola dell'obbligo in lingua italiana i programmi di insegnamento del tedesco-lingua seconda di cui all'allegato A della presente legge. | 
| Art. 2. 1. Con la presente legge viene abrogato l'allegato A della legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64 e ogni altro riferimento alla scuola dell'obbligo nella stessa legge contenuto. | 
| Art. 3. 1. I programmi di cui al precedente art. 1 trovano applicazione nella scuola dell'obbligo a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. | 
| Art. 4. 1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.(Omissis) | 
§ 5.3.65 - L.P. 19 luglio 1994, n. 2.
Programmi per l'insegnamento del tedesco-lingua seconda nelle scuole dell'obbligo in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano.
(B.U. 9 agosto 1994, n. 36).
1. Sono approvati per la scuola dell'obbligo in lingua italiana i programmi di insegnamento del tedesco-lingua seconda di cui all'allegato A della presente legge.
2. L'insegnamento del tedesco-lingua seconda viene impartito in tutte le classi della scuola dell'obbligo nella misura di sei ore settimanali.
     1. Con la presente legge viene abrogato l'allegato A della 
1. I programmi di cui al precedente art. 1 trovano applicazione nella scuola dell'obbligo a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.(Omissis)