| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Bolzano | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.2 artigianato e industria | 
| Data: | 07/08/1986 | 
| Numero: | 23 | 
| Sommario | 
| Art. unico. 1. I contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, possono essere concessi anche a singole imprese, per le quali non sono [...] | 
§ 4.2.44 - L.P. 7 agosto 1986, n. 23.
Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche: iniziative per l'incremento economico e della produttività.
(B.U. 19 agosto 1986, n. 35).
     1. I contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della 
     2. Sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione di istituti, enti, associazioni e organizzazioni che perseguono gli scopi di cui all'art. 1 della 
3. Il termine di presentazione delle domande è abrogato.