| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 12. Banche e istituti di credito | 
| Capitolo: | 12.7 fondazioni bancarie | 
| Data: | 14/12/1992 | 
| Numero: | 481 | 
| Sommario | 
| Art. 43. Enti conferenti. | 
| Art. 44. | 
| Art. 45. Attuazione delle norme comunitarie. | 
| Art. 49. Norme abrogate. | 
| Art. 50. Entrata in vigore. | 
§ 12.7.1 - D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 646/89, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva (CEE) n. 780/77.
(G.U. 17 dicembre 1992, n. 296- S.O.).
Artt. 1. – 42. [2].
Capo VIII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 43. Enti conferenti.
     1. Il comma 2 dell'art. 11 del 
(Omissis).
     2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del 
(Omissis).
     3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del 
(Omissis).
Art. 45. Attuazione delle norme comunitarie.
     1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla 
Artt. 46. – 48. [4]
Art. 49. Norme abrogate.
1. – 4. [5].
     5. Dall'art. 1, comma 1, della 
     6. Dall'art. 1, comma 1, del 
7. [6].
[1] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del 
[2] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del 
[3] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del 
[4] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del 
[5] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del 
[6] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del 
[7] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del