§ 95.26.1 - R.D. 24 agosto 1877, n. 4021.
Approvazione del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:24/08/1877
Numero:4021


Sommario
Artt. 1. – 9. 
Artt. 10. – 12.  [3].
Artt. 13. – 32.  [4].
Artt. 33. – 41.  [5].
Artt. 42. – 49.  [6].
Art. 50.  Art. 40 decreto legislativo 1866 . Art. 8, legge 1870.
Art. 51. Art. 9, legge 1874  [9]
Art. 52. Art. 33, legge 1864  [10]
Art. 53. Art. 12, legge 1867 - Art. 12, legge 1870      Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti [...]
Artt. 54. – 63.  [11].
Art. 64.  Art. 15, legge 1877.
Art. 65.  Art. 34, legge 1864 - Art. 3, legge 1870, n. 5784, e leggi del bilancio dal 1872 in poi
Artt. 66. – 73.  [14].


§ 95.26.1 - R.D. 24 agosto 1877, n. 4021. [1]

Approvazione del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile

(G.U. 28 agosto 1877)

 

 

Titolo I

 

BASE DELL'IMPOSTA

 

     Artt. 1. – 9. [2].

 

Titolo II

 

IMPOSTA PER RITENUTA E PER RUOLI NOMINATIVI

 

          Artt. 10. – 12. [3].

 

Titolo III

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI TASSABILI PER RUOLI NOMINATIVI

 

          Artt. 13. – 32. [4].

 

Titolo IV

 

OPERAZIONI DELLE GIUNTE MUNICIPALI E DELLE AGENZIE DELLE IMPOSTE

 

          Artt. 33. – 41. [5].

 

Titolo V

 

COMMISSIONI AMMINISTRATIVE - RICORSI ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

 

          Artt. 42. – 49. [6].

 

 

          Art. 50. Art. 40 decreto legislativo 1866 . Art. 8, legge 1870.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.

 

          Art. 51. Art. 9, legge 1874 [9]

 

          Art. 52. Art. 33, legge 1864 [10]

 

          Art. 53. Art. 12, legge 1867 - Art. 12, legge 1870

     Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire alla autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

     Il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dalla applicazione della ritenuta.

 

Titolo VI

 

DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

 

          Artt. 54. – 63. [11].

  

          Art. 64. Art. 15, legge 1877.

     L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'art. 709 del codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, salvi i rimborsi o supplementi di cui sovra, la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

     Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorché sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito.

     Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del codice di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti [12] .

 

          Art. 65. Art. 34, legge 1864 - Art. 3, legge 1870, n. 5784, e leggi del bilancio dal 1872 in poi [13].

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Artt. 66. – 73. [14].

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[3] Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[4] Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[5] Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[6] Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[7] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[8] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[9] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[10] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[11] Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[12] Comma aggiunto dall'art. 32 della L. 8 giugno 1936, n. 1231.

[13] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[14] Articoli abrogati dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.