Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 24/08/1877 |
Numero: | 4021 |
Sommario |
Artt. 1. – 9. |
Artt. 10. – 12. [3]. |
Artt. 13. – 32. [4]. |
Artt. 33. – 41. [5]. |
Artt. 42. – 49. [6]. |
Art. 50. Art. 40 decreto legislativo 1866 . Art. 8, legge 1870. |
Art. 51. Art. 9, legge 1874 [9] |
Art. 52. Art. 33, legge 1864 [10] |
Art. 53. Art. 12, legge 1867 - Art. 12, legge 1870 Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti [...] |
Artt. 54. – 63. [11]. |
Art. 64. Art. 15, legge 1877. |
Art. 65. Art. 34, legge 1864 - Art. 3, legge 1870, n. 5784, e leggi del bilancio dal 1872 in poi |
Artt. 66. – 73. [14]. |
§ 95.26.1 - R.D. 24 agosto 1877, n. 4021. [1]
Approvazione del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile
(G.U. 28 agosto 1877)
Titolo I
BASE DELL'IMPOSTA
Titolo II
IMPOSTA PER RITENUTA E PER RUOLI NOMINATIVI
Titolo III
DICHIARAZIONE DEI REDDITI TASSABILI PER RUOLI NOMINATIVI
Titolo IV
OPERAZIONI DELLE GIUNTE MUNICIPALI E DELLE AGENZIE DELLE IMPOSTE
Titolo V
COMMISSIONI AMMINISTRATIVE - RICORSI ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA
Art. 50. Art. 40 decreto legislativo 1866 . Art. 8, legge 1870.
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.
Art. 51. Art. 9, legge 1874 [9]
Art. 52. Art. 33, legge 1864 [10]
Art. 53. Art. 12, legge 1867 - Art. 12, legge 1870
Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire alla autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.
Il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dalla applicazione della ritenuta.
Titolo VI
DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Art. 64. Art. 15, legge 1877.
L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'art. 709 del codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, salvi i rimborsi o supplementi di cui sovra, la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.
Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorché sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito.
Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del codice di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti [12] .
Art. 65. Art. 34, legge 1864 - Art. 3, legge 1870, n. 5784, e leggi del bilancio dal 1872 in poi [13].
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE
[1] Abrogato dall'art. 24 del
[2] Articoli abrogati dall'art. 288 del
[3] Articoli abrogati dall'art. 288 del
[4] Articoli abrogati dall'art. 288 del
[5] Articoli abrogati dall'art. 288 del
[6] Articoli abrogati dall'art. 288 del
[7] Comma abrogato dall'art. 288 del
[8] Comma abrogato dall'art. 288 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 288 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 288 del
[11] Articoli abrogati dall'art. 288 del
[12] Comma aggiunto dall'art. 32 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 288 del
[14] Articoli abrogati dall'art. 288 del