§ 95.16.11 - Legge 17 dicembre 1986, n. 880.
Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:17/12/1986
Numero:880


Sommario
Art. 1.      1. La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata [...]
Art. 2.      1. Nel primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, [...]
Art. 3.      1. L'art. 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni di lire
Art. 5.      1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Nel terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera d) le parole "duecentomila" e "centomila" sono [...]
Art. 7.      1. Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola "imprese" è aggiunta l'espressione "o di attività [...]
Art. 8.      1. Dopo il quarto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti
Art. 9.      1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'art. 8 della [...]
Art. 10.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e [...]
Art. 11.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e [...]


§ 95.16.11 - Legge 17 dicembre 1986, n. 880.

Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.

(G.U. 22 dicembre 1986, n. 296).

 

 

     Art. 1.

     1. La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

 

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)

a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto

b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni

 

 

Fratelli e sorelle e affini in linea retta

Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado

Altri soggetti

Oltre 5 fino a 60

-

-

3

6

Oltre 60 fino a 120

-

3

5

8

Oltre 120 fino a 200

3

6

9

12

Oltre 200 fino a 400

7

10

13

18

Oltre 400 fino a 800

10

15

19

23

Oltre 800 fino a 1.500

15

20

24

28

Oltre 1.500 fino a 3.000

22

24

26

31

Oltre 3.000

27

25

27

33

 

          Art. 2.

     1. Nel primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Art. 33. - Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'art. 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività".

 

          Art. 4.

     1. Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni di lire.

     2. Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'art. 17 del suddetto decreto, è elevato a 2 milioni di lire.

     3. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'art. 19, lettera b), del suddetto decreto, è elevato a 100 milioni di lire.

     4. Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'art. 36, terzo comma, del suddetto decreto, è elevato a 50 milioni di lire.

 

          Art. 5.

     1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

     " Art. 8. (Attivo ereditario). - L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

     Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

     Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089".

 

          Art. 6.

     1. Nel terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera d) le parole "duecentomila" e "centomila" sono rispettivamente sostituite con le parole "un milione" e "cinquecentomila".

 

          Art. 7.

     1. Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola "imprese" è aggiunta l'espressione "o di attività professionale".

 

          Art. 8.

     1. Dopo il quarto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti:

     "Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, nè i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

     I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto".

     2. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dal precedente comma 1, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste in essere dal 1° luglio al 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

 

          Art. 9.

     1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'art. 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'art. 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non è superiore al quarto di questo.

 

          Art. 10.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento "Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni" e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purchè l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

     1 bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa [1].

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70.