§ 27.3.36 – L. 18 marzo 1958, n. 241.
Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni anche operazioni gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:18/03/1958
Numero:241


Sommario
Art. 1.      Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e [...]
Art. 2.      Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale
Art. 3.      I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, attualmente in circolazione, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni [...]
Art. 4.      Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano [...]
Art. 5.      In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di [...]
Art. 6.      Non è ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque [...]
Art. 7.      Le iscrizioni relative agli assegni provvisori nominativi da rilasciare posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono effettuate in registri [...]
Art. 8.      Sugli assegni provvisori di debito pubblico, regolati dalla presente legge, sono ammesse esclusivamente le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al [...]
Art. 9.      Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o più di [...]
Art. 10.      Le iscrizioni relative ad assegni provvisori, al portatore o nominativi, ovvero dichiarati o considerati tali, per i quali del corso di dieci anni dalla data di entrata [...]
Art. 11.      Agli assegni provvisori previsti negli articoli precedenti sono estese le norme legislative e regolamentari relative agli assegni provvisori preesistenti, in quando non [...]
Art. 12.      I titoli al portatore dei prestiti consolidati vigenti e del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 possono essere del capitale nominale di lire 5000, 10.000, 20.000, [...]
Art. 13.      Ai fini del pagamento degli interessi sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua è arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando [...]
Art. 14.      In occasione di operazioni di rinnovazione di titoli nominativi, le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, per gli effetti della legge 31 ottobre [...]
Art. 15.      Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 non si applicano al Prestito redimibile 5 per cento 1936 e alle obbligazioni del Prestito italiano per la strada ferrata [...]


§ 27.3.36 – L. 18 marzo 1958, n. 241. [1]

Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni anche operazioni gli rinnovazione dei titoli nominativi.

(G.U. 3 aprile 1958, n. 81).

 

     Art. 1.

     Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.

     I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

     I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite.

     E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

 

          Art. 2.

     Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale.

     Il capitale nominale del taglio minimo dei titoli al portatore dei prestiti pubblici vigenti viene fissato in lire cinquemila.

     I titoli nominativi possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

 

          Art. 3.

     I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, attualmente in circolazione, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

 

          Art. 4.

     Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte ad ipoteca o altro vincolo; sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona fisica capace e non siano sottoposte ad ipoteca od altro vincolo.

     Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

     Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipotesi a o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

 

          Art. 5.

     In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:

     a) assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;

     b) assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo.

     Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

     Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

 

          Art. 6.

     Non è ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque risultanti da operazioni, si riduce la consistenza del prestito.

     Gli assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire 100, attualmente vigenti, debbono, a pena di decadenza, essere riscattati o riuniti, in base alle norme preesistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le iscrizioni relative agli assegni provvisori considerati nel presente comma sono annullate.

 

          Art. 7.

     Le iscrizioni relative agli assegni provvisori nominativi da rilasciare posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono effettuate in registri integrativi separati da quelli relativi alle iscrizioni nominative corrispondenti ai titoli.

 

          Art. 8.

     Sugli assegni provvisori di debito pubblico, regolati dalla presente legge, sono ammesse esclusivamente le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al portatore.

     La riunione può essere effettuata fra assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, nonchè fra assegni provvisori nominativi, ovvero dichiarati tali, aventi la stessa intestazione e gli stessi vincoli, ove esistano, sempre che essi, riuniti, permettano il rilascio di almeno un titolo di capitale nominale non inferiore alle lire cinquemila. Con la frazione di tale cifra, che eventualmente sopravanzi, sarà formato un nuovo assegno provvisorio, secondo lo disposizioni dell'art. 5, in quanto applicabili.

     Il riscatto può essere effettuato:

     a) per gli assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, mediante cessione alla Cassa depositi e prestiti, al corso corrente nella Borsa di Roma per i titoli del prestito di appartenenza;

     b) per gli assegni provvisori nominativi, o dichiarati tali, in base alle norme relative agli assegni provvisori preesistenti.

     Il tramutamento in assegni provvisori al portatore di assegni provvisori nominativi è ammesso soltanto per i casi ed entro i termini indicati nel penultimo comma degli articoli 4 e 5.

 

          Art. 9.

     Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o più di essi, in modo da formare titoli di debito pubblico di capitale nominale pari a lire cinquemila o multiplo di tale cifra, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

 

          Art. 10.

     Le iscrizioni relative ad assegni provvisori, al portatore o nominativi, ovvero dichiarati o considerati tali, per i quali del corso di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di rilascio, se posteriore, non sia stata chiesta la riunione o non sia stato effettuato il riscatto, saranno annullate per prescrizione.

 

          Art. 11.

     Agli assegni provvisori previsti negli articoli precedenti sono estese le norme legislative e regolamentari relative agli assegni provvisori preesistenti, in quando non siano incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 12.

     I titoli al portatore dei prestiti consolidati vigenti e del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 possono essere del capitale nominale di lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

     I segni caratteristici dei nuovi tagli di titoli al portatore, nonchè, quelli degli assegni provvisori previsti dalla presente legge, saranno fissati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

 

          Art. 13.

     Ai fini del pagamento degli interessi sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua è arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo così arrotondato risulti multiplo di dieci, è ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sarà di cinque lire maggiore dell'altra.

 

          Art. 14.

     In occasione di operazioni di rinnovazione di titoli nominativi, le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite nella domanda, dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 non si applicano al Prestito redimibile 5 per cento 1936 e alle obbligazioni del Prestito italiano per la strada ferrata maremmana.

     Gli interessi sui titoli del Prestito redimibile 5 per cento 1936, al portatore e nominativi, del capitale nominale di lire cento, sono corrisposti in rate annuali scadenti il 1° gennaio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.