Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.3 debito pubblico |
Data: | 25/03/1950 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. 1. Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono |
Art. 2. Qualora i titoli siano intestati a enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale e il [...] |
Art. 3. I titoli nominativi, sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo art. 4, non sono rimborsati se non vi sia il consenso della persona [...] |
Art. 4. Se i titoli siano sottoposti a vincoli di dote o di patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono, previ gli adempimenti [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 27.3.22 – L. 25 marzo 1950, n. 165.
Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamenti di premi.
(G.U. 27 aprile 1950, n. 97).
Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono:
a) per i titoli al portatore su semplice domanda degli esibitori di essi;
b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.
Qualora i titoli siano intestati a enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore.
Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.
I titoli nominativi, sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo art. 4, non sono rimborsati se non vi sia il consenso della persona a cui favore è iscritta l'ipoteca o il vincolo o se non se ne provi la liberazione.
Il titolare o chi per esso può anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, di uguale capitale nominale. Ove ciò non sia possibile il reimpiego può essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita netta e per capitale effettivo, corrispondano a quelli da rimborsare.
A richiesta del titolare o di chi per esso, si può anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravante i titoli da rimborsare.
Il pagamento dei premi attribuiti ai titoli di cui al primo comma può essere eseguito al solo titolare o suo avente causa.
Se i titoli siano sottoposti a vincoli di dote o di patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono, previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di traslazione o di tramutamento di titoli nominativi.
Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione di provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di Stato con lo stesso vincolo di dote o di patrimonio familiare.
Il rimborso del capitale e il pagamento del premio su titoli gravati di vincolo di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.
Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, possono ottenere, senz'altra formalità, che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti a cura dell'Amministrazione, in altri titoli di debito pubblico nominativi con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa dei depositi e prestiti.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.