§ 27.1.1b - Legge 1 febbraio 1951, n. 26.
Modificazione all'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:01/02/1951
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio finanziario 1951 - 52, il termine stabilito dall'art. 34, n. 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 6 della legge 9 [...]
Art. 2.      L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 27.1.1b - Legge 1 febbraio 1951, n. 26.

Modificazione all'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese.

(G.U. 1 febbraio 1951, n. 26).

 

 

     Art. 1.

     Per l'esercizio finanziario 1951 - 52, il termine stabilito dall'art. 34, n. 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, per la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione, è prorogato al 28 febbraio 1951.

 

          Art. 2.

     L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è sostituito dal seguente:

     Articolo unico. - "Ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento non oltre il giorno della esposizione finanziaria e, in ogni caso, entro il mese di marzo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.