§ 98.1.29387 - D.L. 5 aprile 2001, n. 98 .
Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Data:05/04/2001
Numero:98


Sommario
Art. 1.      1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29387 - D.L. 5 aprile 2001, n. 98 [1] .

Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato

(G.U. 5 aprile 2001, n. 80)

 

     Art. 1.

     1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".

     2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 14 maggio 2001, n. 196.