| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 15/02/1984 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività [...] | 
| Art. 2. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 [...] | 
| Art. 3. Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa [...] | 
| Art. 4. Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è [...] | 
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] | 
§ 98.1.27719 - D.L. 15 febbraio 1984, n. 10 [1].
Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.
(G.U. 16 febbraio 1984, n. 47)
     Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al 
     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al 
2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.
     Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'art. 3 del 
     Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.
| Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF | 1 figlio | 2 figli | 3 figli | 4 figli ed oltre | 
| 
 | importo mensile | importo mensile | importo mensile | importo mensile | 
| Fino a 9.000.000 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 
| Da 9.000.001 a 10.000.000 | 39.000 | 82.000 | 127.000 | 171.000 | 
| Da 10.000.001 a 11.000.000 | 33.000 | 74.000 | 119.000 | 162.000 | 
| Da 11.000.001 a 12.000.000 | 27.000 | 66.000 | 111.000 | 153.000 | 
| Da 12.000.001 a 13.000.000 | 21.000 | 58.000 | 103.000 | 144.000 | 
| Da 13.000.001 a 14.000.000 | 15.000 | 50.000 | 95.000 | 135.000 | 
| Da 14.000.001 a 15.000.000 | 
 | 42.000 | 87.000 | 126.000 | 
| Da 15.000.001 a 16.500.000 | 
 | 34.000 | 79.000 | 117.000 | 
| Da 16.500.001 a 18.000.000 | 
 | 26.000 | 71.000 | 108.000 | 
| Da 18.000.001 a 19.500.000 | 
 | 20.000 | 55.000 | 99.000 | 
| Da 19.500.001 a 21.000.000 | 
 | 15.000 | 39.000 | 90.000 | 
| Da 21.000.001 a 22.500.000 | 
 | 
 | 23.000 | 81.000 | 
| Da 22.500.001 a 24.000.000 | 
 | 
 | 15.000 | 72.000 | 
L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.
[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della