Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/09/1996 |
Numero: | 507 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.27059 - Legge 26 settembre 1996, n. 507.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.
(G.U. 30 settembre 1996, n. 229)
1. Alla
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale";
b) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
c) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.