| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 17/02/1992 | 
| Numero: | 202 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali [...] | 
§ 98.1.26748 - Legge 17 febbraio 1992, n. 202.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.
(G.U. 4 marzo 1992, n. 53)
     1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della 
     2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al 
     3. Resta ferma l'applicabilità della