| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 22. Commercio | 
| Capitolo: | 22.5 disciplina generale | 
| Data: | 02/04/1962 | 
| Numero: | 162 | 
| Sommario | 
| Art. unico. All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma | 
§ 22.5.1c - Legge 2 aprile 1962, n. 162. [1]
Modificazione dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.
(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).
     All'articolo 1 della 
"Il Ministro per il commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti".
[1] Abrogata dall'art. 1 del