Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.6 opere idrauliche |
Data: | 31/07/1956 |
Numero: | 1016 |
Sommario |
Art. 1. Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, [...] |
Art. 2. Il canone stabilito dal precedente articolo sostituisce gli oneri dovuti dai concessionari a norma dell'art. 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8. |
Art. 3. La Commissione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, provvede, nel termine di un anno [...] |
Art. 4. Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
§ 1.6.13 - L. 31 luglio 1956, n. 1016. [1]
Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.
(G.U. 12 settembre 1956, n. 230).
Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio
per le pertinenze di 1 classe lire 22.000;
per le pertinenze di 2 classe lire 18.000;
per le pertinenze di 3 classe lire 12.000;
per le pertinenze di 4 classe lire 8.000.
L'autorità che procede alla concessione ha facoltà, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.
Il canone stabilito dal precedente articolo sostituisce gli oneri dovuti dai concessionari a norma dell'art. 5 della
La Commissione prevista dall'art. 1 del regio
Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I concessionari possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di regolare i rapporti in corso secondo le nuove norme; in questo caso debbono corrispondere la differenza fra il canone versato e quello stabilito dalla presente legge, con decorrenza dalla data della concessione. L'Amministrazione decide su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del regio
[1] Abrogata dall'art. 24 del