§ 94.1.283 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1178.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/12/1959
Numero:1178

§ 94.1.283 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1178.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957; b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

     a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957;

     b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, al disposto degli articoli 12 e 7 degli Accordi stessi.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.

 

     Art. 4.

     Alla tabella c) annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 129, sono aggiunte le seguenti altre classi:

     35 - pubblicità ed affari;

     36 - assicurazioni e credito;

     37 - costruzioni e riparazioni;

     38 - comunicazioni, radio e televisione;

     39 - trasporti, depositi di merci;

     40 - trattamento di materiali;

     41 - istruzione, spettacolo;

     42 - servizi diversi non previsti in altra classe.

 

     Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891 riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a l'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958. (Lisbona, 31 ottobre 1958).

     (Omissis) 

 

     Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 aggiuntivo all'accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (1)

 

     Art. 1. Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l'accordo di Madrid

     Gli strumenti d'adesione all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 (denominato in seguito: "Accordo di Madrid"), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958 (denominato in seguito: Atto di Lisbona"), vanno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: "Direttore generale"), il quale notificherà tali depositi ai Paesi partecipi dell'Accordo.

 

     Art. 2. Adeguamento dei riferimenti dell'Accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi

     Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2 dell'Atto di Lisbona, agli articoli 16,16-bis e 17-bis della Convenzione generale sarà considerato come un riferimento alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che corrispondono a detti articoli.

 

     Art. 3. Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo

     1. Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi.

     2. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

 

     Art. 4. Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei Paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona

     I Paesi che non hanno ratificato l'Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimenti vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore la loro adesione all'Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtù dell'art. 5.1, tali Paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore, giusta l'art. 5.1.

 

     Art. 5. Entrata in vigore dell'Atto aggiuntivo

     1. Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui sarà entrata in vigore la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano ancora state depositate almeno due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo, esso entrerà invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo.

     2. Nei riguardi di qualsiasi Paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o d'adesione dopo la data d'entrata in vigore, in virtù dell'alinea precedente, del presente Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale.

 

     Art. 6. Firma, ecc. dell'Atto aggiuntivo

     1. Il presente Atto è firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia.

     2. Il presente Atto rimane aperto alla firma a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtù dell'art. 5.1.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, l'entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.

 

     Art. 7. Disposizione transitoria

     Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale.

 

     Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.

     (Omissis)