Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.1 disciplina generale |
Data: | 05/04/2001 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. Differimento della disciplina del prezzo dei libri. |
Art. 2. Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 90.1.1a - D.L. 5 aprile 2001, n. 99. [1]
Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.
(G.U. 5 aprile 2001, n. 80).
Art. 1. Differimento della disciplina del prezzo dei libri.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della
2. [3]
3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della
3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri [5].
Art. 2. Modificazioni all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) al comma 2, le parole: «non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quindici per cento»;
b) al comma 3, lettera h), le parole: «speciali» ed «esclusivamente» sono soppresse;
c) [6];
d) nell'alinea del comma 4, le parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 15 del
e) al comma 4, lettera b), le parole: «biblioteche, archivi e musei pubblici» sono soppresse;
f) il comma 6 è soppresso [7];
g) nell'alinea del comma 9, le parole: «a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: «2,4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 4».
Art .3. Modificazioni alla
1. All'articolo 37, comma 1, della
a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: «esclusione dei» e: «dipendenti» è inserita la seguente: «giornalisti»;
b) al comma 1, lettera a), la parola: «360» è sostituita dalla seguente: «384».
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma, già prorogato dal
[3] Comma abrogato dal
[4] Comma così modificato dal
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 bis del
[6] Aggiunge la lettera i bis) al comma 3, art. 11 della
[7] Lettera così corretta con avviso pubblicato nella G.U. 7 aprile 2001, n. 82.