Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 8. Artigianato |
Capitolo: | 8.2 categorie di artigiani |
Data: | 29/10/1984 |
Numero: | 735 |
Sommario |
Art. unico. Alla fine dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo: |
§ 8.2.3 - Legge 29 ottobre 1984, n. 735.
Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.
(G.U. 2 novembre 1984, n. 302).
Alla fine dell'art. 2 della
"Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente art. 1".