Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 8. Artigianato |
Capitolo: | 8.1 assistenza e previdenza |
Data: | 05/07/1971 |
Numero: | 429 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 8.1.13 - D.L. 5 luglio 1971, n. 429. [1]
Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imposte industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.
(G.U. 6 luglio 1971, n. 168).
A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del
Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del
Con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS, a partire dal 1973.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma così sostituito dalla