Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.3 disciplina generale |
Data: | 19/07/1971 |
Numero: | 555 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il rilascio di certificati attestanti l'inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata è subordinato al pagamento di una tassa di [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 87.3.D - Legge 19 luglio 1971, n. 555.
Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
(G.U. 9 agosto 1971, n. 200)
L'articolo 1 del
"I diritti fissi che ogni società è tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.
Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato eseguito il versamento.
Il penultimo comma dell'art. 1 del regio
Il rilascio di certificati attestanti l'inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata è subordinato al pagamento di una tassa di lire 2.000 per ciascun atto.
Tale pagamento sarà effettuato con le medesime modalità stabilite nel precedente art. 1 per il versamento del diritto fisso.
La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TABELLA
(Omissis)