Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 27/02/1984 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...] |
Art. 2. L'agevolazione prevista dall'art. 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dall'art. 2, [...] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 18.4.19 - D.L. 27 febbraio 1984, n. 15 [1] .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.
(G.U. 27 febbraio 1984, n. 57)
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.
2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1) della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1, della tabella B allegata alla
4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'art. 1 del
7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale.
8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.
L'agevolazione prevista dall'art. 1-ter aggiunto al
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 1987 dall'art. 2 della
[3] Articolo soppresso dalla legge di conversione