Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 21/01/1983 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 18.4.15 - D.L. 21 gennaio 1983, n. 9 [1] .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 21 gennaio 1983, n. 20)
A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla
Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 1.415 a L. 2.363, da L. 1.680 a L. 2.628 e da L. 5.100 a L. 7.100 per quintale.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico,