§ 85.1.62 - Legge 8 novembre 1995, n. 470.
Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:08/11/1995
Numero:470


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:


§ 85.1.62 - Legge 8 novembre 1995, n. 470.

Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche.

(G.U. 13 novembre 1995, n. 265).

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

     b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".

     2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.