Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 82. Pubblici registri |
Capitolo: | 82.2 libri fondiari |
Data: | 04/12/1956 |
Numero: | 1376 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal [...] |
Art. 2. Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 45 bis: "Se decorsi i termini [...] |
Art. 3. Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 123 bis: "E' ammessa la [...] |
§ 82.2.3 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1376.
Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
(G.U. 21 dicembre 1956, n. 321).
Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al
"In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di più di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione".
Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al
Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al
Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale".