§ 80.9.139 - D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.
Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/07/1954
Numero:747


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 32 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue: "Le concessioni di durata [...]
Art. 4.      La facoltà attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'ultimo comma dell'art. 6 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, modificato dal [...]
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 8 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, sostituito dall'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è [...]
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, è sostituito dal seguente: "Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di [...]
Art. 7.      Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del [...]
Art. 8.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, sono sostituiti dai seguenti: "Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare [...]
Art. 9.      La facoltà consentita dal regio decreto 6 agosto 1911, n. 993, di stabilire di volta in volta limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, [...]
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, è modificato come segue: "La pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti, a vapore o [...]
Art. 11.      Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, modificata dalla legge 1° aprile 1935, n. 543, sono sostituiti dal seguente: "Le [...]


§ 80.9.139 - D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747. [1]

Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.

(G.U. 31 agosto 1954, n. 199)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 32 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue:

     "Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

     In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.

     Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla recezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

     In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze.

     Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , è abrogato.

     Il secondo comma dello stesso articolo è modificato come segue:

     "Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'art. 32 del Codice l'invito ad intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli".

     Il quinto comma dello stesso articolo è modificato come segue:

     "Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue: "Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo compartimento marittimo".

     Nel secondo e terzo comma dell'art. 37 del Codice della navigazione e nel primo e secondo comma dell'art. 42 stesso Codice alla parola "biennio" è sostituita la parola "quadriennio".

     Conseguentemente, negli articoli 8, 9 e 42 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla parola "biennio" è sostituita la parola "quadriennio"; alle parole "nove anni" sono sostituite le parole "quindici anni".

     L'ultima parte del primo comma dell'art. 16 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione è modificata come segue: "Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali".

     La modifica disposta col primo comma ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento citato.

 

          Art. 4.

     La facoltà attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'ultimo comma dell'art. 6 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735, di concedere autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, è trasferita alle Amministrazioni provinciali, le quali provvedono sentito il parere della Capitaneria di porto.

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 8 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, sostituito dall'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è modificato come segue: "Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca".

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, è sostituito dal seguente: "Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto".

 

          Art. 7.

     Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione.

     Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

 

          Art. 8.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, sono sostituiti dai seguenti: "Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alla possibilità di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee.

     Il Ministro per la marina mercantile può con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150".

     L'ultimo comma del citato art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, è modificato come segue:

     "Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000".

 

          Art. 9.

     La facoltà consentita dal regio decreto 6 agosto 1911, n. 993, di stabilire di volta in volta limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possano riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero dei pescatori che vi sono addetti, è trasferita alle Amministrazioni provinciali, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura.

     Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'art. 8.

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, è modificato come segue: "La pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti, a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela, è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che le Capitanerie di porto ne diano il permesso ai richiedenti cittadini italiani, tanto se siano proprietari o armatori di detti mezzi di navigazione, quanto se siano pescatori, comprese le società fra questi;

     b) che le Capitanerie stesse stabiliscano, caso per caso, la località di esercizio, la distanza dalla costa, i periodi di tempo, il genere di strumenti pescherecci, e le dimensioni di essi, la misura delle maglie delle reti ed ogni altra opportuna disposizione".

 

          Art. 11.

     Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, modificata dalla legge 1° aprile 1935, n. 543, sono sostituiti dal seguente: "Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e depositi di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneità delle zone stesse, nei riguardi igienici".

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.