Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 13/07/1954 |
Numero: | 747 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 32 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 [...] |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue: "Le concessioni di durata [...] |
Art. 4. La facoltà attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'ultimo comma dell'art. 6 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, modificato dal [...] |
Art. 5. Il secondo comma dell'art. 8 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, sostituito dall'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è [...] |
Art. 6. L'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, è sostituito dal seguente: "Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di [...] |
Art. 7. Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del [...] |
Art. 8. Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 364, sono sostituiti dai seguenti: "Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare [...] |
Art. 9. La facoltà consentita dal regio decreto 6 agosto 1911, n. 993, di stabilire di volta in volta limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, [...] |
Art. 10. Il primo comma dell'art. 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, è modificato come segue: "La pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti, a vapore o [...] |
Art. 11. Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, modificata dalla legge 1° aprile 1935, n. 543, sono sostituiti dal seguente: "Le [...] |
§ 80.9.139 - D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747. [1]
Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile.
(G.U. 31 agosto 1954, n. 199)
Il secondo comma dell'art. 32 del Codice della navigazione, approvato con
"Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo.
In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla recezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.
In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze.
Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze".
Il primo comma dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con
Il secondo comma dello stesso articolo è modificato come segue:
"Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'art. 32 del Codice l'invito ad intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli".
Il quinto comma dello stesso articolo è modificato come segue:
"Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza".
Il secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con
Nel secondo e terzo comma dell'art. 37 del Codice della navigazione e nel primo e secondo comma dell'art. 42 stesso Codice alla parola "biennio" è sostituita la parola "quadriennio".
Conseguentemente, negli articoli 8, 9 e 42 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con
L'ultima parte del primo comma dell'art. 16 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione è modificata come segue: "Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali".
La modifica disposta col primo comma ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento citato.
La facoltà attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'ultimo comma dell'art. 6 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, modificato dal
Il secondo comma dell'art. 8 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, sostituito dall'art. 2 del regio
L'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, è sostituito dal seguente: "Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto".
Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione.
Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della
Il Ministro per la marina mercantile può con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'articolo 4 della
L'ultimo comma del citato art. 1 della
"Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000".
La facoltà consentita dal
Si applica anche in questo caso il secondo comma dell'art. 8.
Il primo comma dell'art. 1 del
a) che le Capitanerie di porto ne diano il permesso ai richiedenti cittadini italiani, tanto se siano proprietari o armatori di detti mezzi di navigazione, quanto se siano pescatori, comprese le società fra questi;
b) che le Capitanerie stesse stabiliscano, caso per caso, la località di esercizio, la distanza dalla costa, i periodi di tempo, il genere di strumenti pescherecci, e le dimensioni di essi, la misura delle maglie delle reti ed ogni altra opportuna disposizione".
Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 1 della
[1] Abrogato dall'art. 24 del