§ 80.5.108 – L. 11 aprile 1950, n. 130.
Miglioramenti economici ai dipendenti statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/04/1950
Numero:130


Sommario
Art. 1.      Sono aumentate del 10 per cento le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, [...]
Art. 2.      Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di [...]
Art. 3.      L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 250.000 a lire [...]
Art. 6.      Per il personale civile non di ruolo contemplato nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375, durante il periodo [...]
Art. 7.      L'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali successivi al 30 settembre 1949, e fino a nuova disposizione
Art. 8.      Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che [...]
Art. 9.      I miglioramenti economici previsti dall'art. 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti [...]
Art. 10.      Ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1949, in [...]
Art. 11.      Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono [...]
Art. 12.      Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui [...]
Art. 13.      Alla maggior spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per lire 24 miliardi con le maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento e per [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 80.5.108 – L. 11 aprile 1950, n. 130.

Miglioramenti economici ai dipendenti statali.

(G.U. 15 aprile 1950, n. 88).

 

     Art. 1.

     Sono aumentate del 10 per cento le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

 

          Art. 2.

     Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

     Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio d'interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

 

          Art. 3.

     L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

     Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti di indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1.

 

          Art. 4. [1]

     Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.

     Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, semprechè convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.

     Se l'importo dell'assegno alimentare è inferiore alla quota complementare predetta, questa sarà corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.

     Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento.

     Il regolamento stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime.

 

          Art. 5.

     Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 250.000 a lire 275.000.

 

          Art. 6.

     Per il personale civile non di ruolo contemplato nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375, durante il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riassunzione in servizio saranno corrisposti all'Istituto nazionale di previdenza sociale i contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria nella misura e con le modalità delle norme in vigore nel suddetto periodo.

 

          Art. 7.

     L'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali successivi al 30 settembre 1949, e fino a nuova disposizione.

 

          Art. 8.

     Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

 

          Art. 9.

     I miglioramenti economici previsti dall'art. 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778:

     a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

     b) agli ufficiali giudiziari;

     c) al personale aggregato delle carceri;

     d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia:

     e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nell'art. 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149:

     f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e della aeronautica, ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

     Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui in precedenti occasioni siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

 

          Art. 10.

     Ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.

     E' altresì corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle B, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, nonchè al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella G, nella misura prevista dalle tabelle medesime.

     L'indennità e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

     E' ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennità, assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi - ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico - o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio.

     Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un importo complessivo inferiore alla indennità di funzione o all'assegno perequativo, l'indennità o l'assegno stessi spettano nell'importo ridotto alla differenza.

     Per il personale insegnante di ruolo delle università e degli altri istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado 8° o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennità accademica e della indennità di studio attualmente corrisposte è aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennità accademica e all'indennità di studio.

     A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi 9° 10° e 11° è aumentata di lire duemila mensili per il gruppo A e di lire mille mensili per il gruppo B. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado 12°. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio [2].

     Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonchè agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, l'indennità di studio è aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire duemila e mille mensili, a decorrere dal 1° luglio 1950.

     L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

     In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione o di un assegno perequativo.

     Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi equiparati al 6°, 7° e 8°, l'indennità di funzione prevista per il gruppo A e, per i gradi equiparati al 9°, 10° e 11°, quella prevista per il gruppo B alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici è corrisposta la indennità perequativa prevista rispettivamente per il gruppo C e per i subalterni.

     Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle Sezioni provinciali dell'alimentazione è attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie I-b), II, III, e IV della tabella F allegata alla presente legge.

     Le categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato.

 

          Art. 11.

     Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono aumentate del 10 per cento.

     Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

     Le Provincie, i Comuni, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. é invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

     Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

     Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     A favore dei Comuni e delle Provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1952, con le modalità da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione dei competenti organi di tutela, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita [3].

 

          Art. 12.

     Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione dei precedenti articoli, comprese le disposizioni riguardanti la assegnazione della indennità di funzione e dell'assegno perequativo, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 30 giugno 1949, risultanti dall'applicazione della legge 12 aprile 1949 n. 149, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi quarto e quinto del precedente art. 11 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

     Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato - per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto del sesto comma del precedente art. 11.

 

          Art. 13.

     Alla maggior spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per lire 24 miliardi con le maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento e per lire 5277 milioni con le maggiori entrate risultanti dal terzo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50.

     Al maggior onere di lire 3500 milioni previsto con la decorrenza del 1° luglio 1950 sarà provveduto mediante riduzione da lire 6000 milioni a 2500 milioni del capitolo 458 e corrispondente aumento da lire 65.000 milioni a lire 68.500 milioni del capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per i commi settimo e ottavo dell'art. 10.

 

 

Tabella A - Misura della indennità di funzione spettante ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali.

 

Personali dei ruoli di gruppo A

Grado statale

Importo mensile lordo

21.000

18.000

15.000

13.000

11.000

9.000

5.000

10°

5.000

11°

5.000

Personale dei ruoli di gruppo B

Grado statale

Importo mensile lordo

11.500

9.500

6.300

3.500

10°

3.500

11°

3.500

 

     Nota. L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo A spetta anche al personale degli Uffici di gruppo A, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo B spetta anche al personale degli Uffici di gruppo B, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale esecutivo degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado 11° statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 12 aprile 1949, n. 149. L'indennità prevista per il grado statale 8° del gruppo B spetta anche al personale esecutivo del grado 5° della predetta Amministrazione.

 

 

Tabella B

 

Personali dei ruoli di gruppo C

Grado statale

Importo mensile lordo

3.000

3.000

10°

2.500

11°

1.000

12°

800

13°

700

     Nota. - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo C e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10°, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 183.000, e di grado 10°.

 

 

Tabella C

 

Personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni

 

Importo mensile lordo

Commesso capo

2.500

Primo commesso

1.500

Usciere capo

800

Usciere

700

Inserviente

600

Capo agente tecnico

1.500

Agente tecnico

800

     Nota. - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149. La misura dell'assegno è determinata in uno degli importi suindicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

 

 

Tabella D

 

Personale salariato e temporaneo

 

Importo mensile lordo

Capi operai

800

Prima categoria (specializzati)

700

Seconda categoria (qualificati)

600

Terza categoria (comuni)

500

Quarta categoria (manovali)

500

Quinta categoria (apprendisti)

500

Sesta categoria (operaie specializzate)

500

Settima categoria (operaie comuni)

500

     Nota. - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 500 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

 

 

Tabella E

 

Personale del ruolo degli uffici ed esecutivo delle Ferrovie dello Stato

Grado ferroviario

Importo mensile lordo

11°

700

12°

600

13°

500

14°

500

 

 

Tabella F

 

Personale di ruolo

 

Importo mensile lordo

Avventizio di I categoria a)

2.500

Avventizio di I categoria b)

2.000

Avventizio di II categoria

800

Avventizio di III categoria

700

Avventizio di IV categoria

600

 

     Nota. - L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 12 aprile 1949, n. 149, nonchè al personale non di ruolo degli uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate.

     L'assegno è stabilito in lire 500 per gli agenti ferroviari non di ruolo dei gradi 13° e 14° ferroviario.

     L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori.

     Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40, ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 500 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

 

 

Tabella G

 

Personale postelegrafonico

Qualifica

Importo mensile lordo

Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000

1.200

Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000

800

Supplenti

700

Agenti rurali e procaccia

600

Fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti

500

 

     Nota. - L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 8 aprile 1952, n. 212.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 11 giugno 1954, n. 356.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 luglio 1950, n. 727.