| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.5 indennità | 
| Data: | 30/12/1959 | 
| Numero: | 1216 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei [...] | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1960 | 
§ 77.5.5n - Legge 30 dicembre 1959, n. 1216.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 28 gennaio 1959, n. 22).
     E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1960.