| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 77. Previdenza |
| Capitolo: | 77.5 indennità |
| Data: | 31/07/1956 |
| Numero: | 1037 |
| Sommario |
| Art. unico. E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori [...] |
§ 77.5.5i - Legge 31 luglio 1956, n. 1037.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 15 settembre 1956, n. 233).
E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la