§ 77.1.48 - D.L. 14 luglio 1980, n. 314 .
Aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:14/07/1980
Numero:314


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono [...]
Art. 2.      L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevato
Art. 2. bis  [2]
Art. 3.      Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in [...]
Art. 4.      Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle persone erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1980 in complessive lire 954 miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 77.1.48 - D.L. 14 luglio 1980, n. 314 [1] .

Aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia

(G.U. 14 luglio 1980, n. 191)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate:

     Tabella A:

per ciascun figlio.........L. 3.420 settimanali per il coniuge............. L. 3.420 settimanali

     Tabella B e C:

per ciascun figlio.........L. 14.820 mensili per il coniuge............. L. 14.820 mensili

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono così modificate:

     Tabella A:

per ciascun figlio.........L. 4.560 settimanali per il coniuge............. L. 4.560 settimanali

     Tabella B e C:

per ciascun figlio.........L. 19.760 mensili per il coniuge............. L. 19.760 mensili

 

          Art. 2.

     L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevato:

     a L. 11.875 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1980;

     a L. 15.832 mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1980.

 

          Art. 2. bis [2]

     L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:

     "Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti. Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti".

 

          Art. 3.

     Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai titolari di pensione e di assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a L. 14.820 e a L. 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1980 e dal 1° ottobre 1980.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi enti e gestioni previdenziali.

 

          Art. 4.

     Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle persone erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonché dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1980 in complessive lire 954 miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto dei maggiori gettiti contributivi derivanti all'Istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo e, quanto a lire 334 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri [3] .

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 8 agosto 1980, n. 440.

[2]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.