§ 17.3.132 - Legge 13 agosto 1984, n. 462.
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:13/08/1984
Numero:462


Sommario
Art. 1.      L'art. 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con [...]
Art. 3.      Gli aventi diritto, ai sensi del primo comma, dell'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre [...]
Art. 4.      L'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso
Art. 7.      Entro il 31 luglio di ogni anno i sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara inviano una dettagliata relazione sullo stato di [...]
Art. 8.      Agli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 464, e dell'art. 1 della legge 7 [...]
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come [...]
Art. 10.      Il disposto di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi [...]
Art. 11.      Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i [...]
Art. 12.      Agli effetti del settimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono [...]
Art. 13.      Agli effetti dell'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari di fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per [...]
Art. 14.      All'art. 17-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma
Art. 15.      Agli effetti dell'art. 17-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, la situazione di [...]
Art. 16.      Sono da considerare titolari del beneficio di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, [...]
Art. 17.      Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di [...]
Art. 18.      L'ultimo comma dell'art. 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dai seguenti
Art. 19.      Fatta salva la procedura di cui all'art. 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. [...]
Art. 20.      Il secondo comma dell'art. 17-quater del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è [...]
Art. 21.      Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilità a qualunque titolo dei lotti, il contributo dovrà essere [...]
Art. 22.      Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. [...]
Art. 23.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti
Art. 24.      All'art. 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 25.      L'attività e il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone terremotate del Belice, di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente [...]
Art. 26.      Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 è aumentato da tre a cinque anni
Art. 27.      Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, la spesa [...]
Art. 28.      Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge è stanziata per l'anno 1984 l'ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in [...]
Art. 29.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.500 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di [...]
Art. 30.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 17.3.132 - Legge 13 agosto 1984, n. 462.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

(G.U. 16 agosto 1984, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

     "Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'art. 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori".

 

          Art. 2.

     Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, già prorogato al 31 marzo 1982, è riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.

 

          Art. 3.

     Gli aventi diritto, ai sensi del primo comma, dell'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono rinunciarvi optando entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi dell'art. 7 del citato decreto-legge.

 

          Art. 4.

     L'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

     "Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni".

 

          Art. 5.

     Il sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato:

     "La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia".

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

 

          Art. 7.

     Entro il 31 luglio di ogni anno i sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara inviano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, approvata dai rispettivi consigli comunali, al Ministro dei lavori pubblici che la trasmette al Parlamento.

 

          Art. 8.

     Agli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 464, e dell'art. 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'ispettorato generale per le zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

 

          Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'art. 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti".

 

          Art. 10.

     Il disposto di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

 

          Art. 11.

     Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, o erroneamente trasmesse dai comuni anche con unico protocollo, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

 

          Art. 12.

     Agli effetti del settimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che facevano parte di nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

 

          Art. 13.

     Agli effetti dell'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari di fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modificazioni ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

 

          Art. 14.

     All'art. 17-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

     "Sono da considerarsi urbane, fra l'altro, le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano".

 

          Art. 15.

     Agli effetti dell'art. 17-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, la situazione di fatto, attestata con la dichiarazione giurata prevale, in caso di disaccordo, sulle risultanze catastali, ancorché le variazioni non siano state richieste, prima del sisma, al competente ufficio del catasto.

 

          Art. 16.

     Sono da considerare titolari del beneficio di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupavano in buona fede gli immobili sinistrati, ancorché non residenti, e lo dimostrino, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 17-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

 

          Art. 17.

     Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

     La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone terremotate ai comuni.

 

          Art. 18.

     L'ultimo comma dell'art. 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dai seguenti:

     "Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.

     I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.

     I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari".

 

          Art. 19.

     Fatta salva la procedura di cui all'art. 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

 

          Art. 20.

     Il secondo comma dell'art. 17-quater del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate".

 

          Art. 21.

     Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilità a qualunque titolo dei lotti, il contributo dovrà essere rideterminato al momento della effettiva disponibilità dei lotti.

     I soggetti di cui al primo comma potranno presentare domanda nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 22.

     Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

 

          Art. 23.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

     "Il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

     Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia può essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

 

          Art. 24.

     All'art. 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.

     Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio".

 

          Art. 25.

     L'attività e il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone terremotate del Belice, di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985.

 

          Art. 26.

     Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 è aumentato da tre a cinque anni.

     Alla copertura del relativo onere - valutato in lire 500 milioni - si provvede con lo stanziamento di cui al successivo art. 28.

 

          Art. 27.

     Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, la spesa autorizzata con l'art. 6, nono comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 800 milioni.

     L'ulteriore stanziamento di cui al comma precedente sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1984.

     Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati dall'art. 28 della presente legge.

 

          Art. 28.

     Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge è stanziata per l'anno 1984 l'ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64.

 

          Art. 29.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.500 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce "Fondo investimenti occupazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportate con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.