§ 74.1.4 - R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.
Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:20/01/1944
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:
Art. 2.      Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del R. decreto-legge 17 novembre [...]
Art. 3.      Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti, o di copie di atti dello [...]
Art. 4.      Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, o di qualsiasi altra disposizione [...]
Art. 5.      Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra [...]
Art. 6.      Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale, gli esami [...]
Art. 7.      Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.
Art. 8.      Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per [...]


§ 74.1.4 - R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25. [1]

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica

(G.U. 9 febbraio 1944, n. 5)

 

     Art. 1.

     Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:

     - R. decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

     - R. decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

     - R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

     - R. decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

     - Legge 12 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

     - Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

     - Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

     Legge 19 aprile 1942 n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

     - Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

     - Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Codice civile.

     Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

     I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

 

          Art. 2.

     Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

     Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

 

          Art. 3.

     Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti, o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato.

 

          Art. 4.

     Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

     In deroga all'art. 1 ed all'art. 3, comma primo, del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali.

     La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre Amministrazioni.

     Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

 

          Art. 5.

     Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro per l'educazione nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

     Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

     Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Disposizioni transitorie e di attuazione.

 

          Art. 7.

     Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

     Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

     Le schede riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 5 maggio 1949, n. 178.