§ 72.3.26 - Legge 18 luglio 1984, n. 343.
Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE).


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:18/07/1984
Numero:343


Sommario
Art. 1.      È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 1 miliardo e 300 milioni per l'anno 1984 ed in lire 970 milioni annui per gli anni 1985 e 1986, si provvede mediante [...]


§ 72.3.26 - Legge 18 luglio 1984, n. 343.

Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE).

(G.U. 21 luglio 1984, n. 200)

 

     Art. 1.

     È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea [1] .

     Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte sugli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 1 miliardo e 300 milioni per l'anno 1984 ed in lire 970 milioni annui per gli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 21 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.