Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 05/08/1981 |
Numero: | 442 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati |
Art. 2. L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente |
§ 69.3.1d - Legge 5 agosto 1981, n. 442.
Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.
(G.U. 10 agosto 1981, n. 218)
Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.
L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 578 - (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). -La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 del codice penale".