§ 67.4.173 – D.L. 20 dicembre 1984, n. 859.
Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:20/12/1984
Numero:859


Sommario
Art. 1.      1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ed altri istituti di credito sono autorizzati ad effettuare in favore dei predetti [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 4 quater. 
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.173 – D.L. 20 dicembre 1984, n. 859. [1]

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

(G.U. 20 dicembre 1984, n. 349).

 

     Art. 1.

     1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ed altri istituti di credito sono autorizzati ad effettuare in favore dei predetti enti e delle predette aziende anticipazioni di cassa per un importo complessivo di lire 150 miliardi nei limiti delle somme determinate per singolo ente o azienda, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e l'Associazione dei porti italiani, sulla base dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 nonché tenuto conto della situazione economica complessiva e del ruolo dei rispettivi porti [2].

     2. Le anticipazioni di cui al precedente comma, al netto degli interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi, da corrispondere agli istituti tesorieri e ad altri istituti di credito, sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio ai predetti istituti di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data [3].

     3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato - le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti - e a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1985, valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24 miliardi per interessi sui titoli di Stato, e a quello di lire 24 miliardi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. [4]

 

          Art. 3. [5]

 

          Art. 4. [6]

     1. Allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi e delle aziende portuali nonché di riassetto delle relative gestioni, il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale che dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data della sua istituzione [7].

     2. Della commissione di cui al precedente comma faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale, due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei porti ed un rappresentante della Confederazione italiana dei dirigenti d'azienda.

 

          Art. 4 bis. [8]

     1. Nel comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n.230, come modificato dal primo comma dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 469, la cifra "3.850", è sostituita dalla seguente: "4.600".

     2. Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con proprio decreto, per ciascun porto nel quale si sia proceduto alla rideterminazione della dotazione organica del personale ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 469, nuovi programmi di pensionamento anticipato per gli anni 1985 e 1986.

     3. Il decreto di determinazione del programma di esodo per l'anno 1985 è emanato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; quello relativo all'anno 1986 è emanato entro il termine del 30 gennaio dello stesso anno.

     4. Al fine della formazione degli elenchi dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato, gli interessati che non vi abbiano provveduto in base alle precedenti disposizioni possono presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo. Le istanze presentate in base alle disposizioni già in vigore hanno la precedenza rispetto a quelle che saranno presentate in base al presente decreto.

     5. Per quanto non disposto nelle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano, ove non in contrasto con esse, le norme del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

     6. Il comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

     "All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984, di lire 16.000 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta ripartizione potrà essere modificata in sede di legge finanziaria per gli anni predetti".

     7. Nel comma 6.1 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, aggiunto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 469, le parole " di lire 49.000 milioni per il 1985 e di lire 49.000 milioni per il 1986" sono sostituite dalle seguenti: " di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni per il 1986".

     8. Nel quinto comma dell'art. 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469, le parole "contributi nella misura massima di lire 60.000 milioni per l'anno 1985 e lire 65.000 milioni per l'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986".

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4 ter. [9]

     1. La durata dell'incarico dei presidenti e la durata in carica degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e delle aziende portuali, in deroga alle rispettive leggi istitutive, è fissata in anni cinque.

 

          Art. 4 quater. [10]

     1. E' autorizzata nell'anno 1985 la spesa di lire 7.000 milioni, da corrispondere alla società S.A.P.I.R. S.p.a., a titolo di rimborso delle spese da essa anticipate per conto dello Stato, per opere portuali di completamento e per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nel porto commerciale di Ravenna.

     2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in variazione dei programmi di attuazione del piano straordinario di interventi autorizzati dal primo comma, n. 1), lettera a), dell'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, approvati con le modalità indicate nello stesso art. 34 nonché nell'art. 36 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

     3. Il Ministro dei lavori pubblici provvederà all'erogazione previo accertamento dell'avvenuta esecuzione e collaudazione delle opere.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 17 febbraio 1985, n. 20.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20.

[4] Articolo abrogato dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20..

[5] Articolo abrogato dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873 e al 31 gennaio 1988 dall'art. 19 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 17 febbraio 1985, n. 20.