Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.6 tutela della flora e della fauna |
Data: | 12/03/2003 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 5. Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 6. Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 7. Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 8. Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 9. Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 12. Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 15. Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 |
§ 5.6.21 - D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
(G.U. 30 maggio 2003, n. 124)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 4 della
Visto il
Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE;
Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione, nonché, contestualmente, delle modificazioni apportate dalla
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 357 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 1, del
a) alla lettera c), numero 2), la parola: "ristretta" è sostituita dalla seguente: "ridotta";
b) alla lettera m) dopo le parole: "un sito che" sono aggiunte le seguenti: "è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che";
c) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;";
d) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
"o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana";
e) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
"r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale".
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1 le parole da: "con proprio procedimento" fino a: "per costituire la" sono sostituite dalle seguenti parole: "i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della";
b) al comma 2 dopo le parole: "Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
c) al comma 2 le parole da: "in attuazione del" fino a: "con proprio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata";
d) al comma 3 le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
e) al comma 3 le parole: "nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: ", anche finalizzandole alla redazione";
f) al comma 4 dopo le parole: "Ministro dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "e della tutela del territorio";
g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da attuare.";
h) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 1 le parole da: "adottano" fino a: "Commissione europea, le" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria";
b) al comma 2 dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: ", sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.".
Art. 5. Inserimento dell'articolo 4-bis nel
1. Dopo l'articolo 4 del
"Art. 4-bis (Concertazione). - 1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.".
Art. 6. Modifica all'articolo 5 del
1. L'articolo 5 del
"Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".
Art. 7. Modifica all'articolo 6 del
1. L'articolo 6 del
"Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.".
Art. 8. Modifica all'articolo 7 del
1. L'articolo 7 del
"Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.".
Art. 9. Modifica all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 5, del
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.";
b) al comma 2 le parole da: ", in particolare" fino a: "di cui all'articolo 7" sono soppresse.
Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11 del
a) ai commi 1 e 3 dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "per operazioni" sono soppresse le seguenti: "di riproduzione".
Art. 12. Modifica all'articolo 12 del
1. L'articolo 12 del
"Art. 12 (Introduzioni e reintroduzioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.".
Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13 del
a) al comma 1 dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 7";
c) al comma 2 dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio" e sono soppresse le parole: "un rapporto" e dopo le parole: "del presente regolamento" sono inserite le seguenti: "un rapporto";
d) al comma 2, in fine, le parole da: "sulle attività di valutazione" sino alla fine sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: ", secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate".
Art. 14. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) al comma 1 dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
b) al comma 1, in fine, le parole: "per il monitoraggio di cui all'articolo 7" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "per la migliore attuazione del monitoraggio";
c) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
d) al comma 3, le parole da: "tutelare le specie" fino alla fine del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento".
Art. 15. Modifica all'articolo 15 del
1. L'articolo 15 del
"Art. 15 (Sorveglianza). - 1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
a) il comma 1 è soppresso;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento.".