| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 58. Lavoro | 
| Capitolo: | 58.8 integrazione salariale | 
| Data: | 30/03/1978 | 
| Numero: | 80 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [2] | 
| Art. 2. [3] | 
| Art. 3. [4] | 
| Art. 4. [5] | 
| Art. 4. bis [6] | 
| Art. 4. ter [7] | 
| Art. 5. [8] | 
| Art. 5. bis [9] | 
| Art. 6. [10] | 
§ 58.8.28 - D.L. 30 marzo 1978, n. 80. [1]
Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni
(G.U. 31 marzo 1978, n. 89)
A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.
[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della 
[2]   Articolo sostituito dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della 
[3]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della 
[4]  Articolo abrogato dall'art. 4 della 
[5]  Articolo abrogato dall'art. 4 della 
[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della 
[8]  Articolo abrogato dall'art. 4 della 
[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della 
[10]  Articolo abrogato dall'art. 4 della