§ 58.8.15 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1237.
Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:20/10/1960
Numero:1237


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      La corresponsione della indennità prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, avverrà, sin dalla rata del gennaio 1961, nella nuova misura di cui [...]


§ 58.8.15 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1237. [1]

Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria.

(G.U. 5 novembre 1960, n. 271)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti disposizioni, è elevato a lire 120 giornaliere.

 

          Art. 2.

     La corresponsione della indennità prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, avverrà, sin dalla rata del gennaio 1961, nella nuova misura di cui all'articolo precedente o per l'intero periodo al quale l'erogazione si riferisce.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.