§ 57.2.54 - D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:08/07/2005
Numero:212


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Titoli e corsi
Art. 4.  Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
Art. 5.  (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole).
Art. 6.  Crediti formativi accademici
Art. 7.  Ammissione ai corsi
Art. 8.  Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
Art. 9.  Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi
Art. 10.  Regolamenti didattici
Art. 10 bis.  (Diplomi ad honorem).
Art. 10 ter.  (Diplomi in restauro).
Art. 11.  Istituzioni non statali
Art. 12.  Norme transitorie
Art. 13.  Clausola finanziaria
Art. 14.  Abrogazione di norme


§ 57.2.54 - D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

(G.U. 18 ottobre 2005, n. 243)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

     Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;

     Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;

     Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni [1]

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

     a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca;

     b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici;

     c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;

     d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

     e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

     f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

     g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;

     g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;

     h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;

     i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di dottorato di ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;

     l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

     m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;

     n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

     o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

     p) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

     q) per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;

     r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

 

Capo II

ORDINAMENTI DIDATTICI

 

     Art. 2. Finalità

     1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.

     2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.

 

     Art. 3. Titoli e corsi

     1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

     a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

     b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico;

     c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

     d) diploma accademico di dottorato di ricerca, conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca nel campo corrispondente;

     e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento o del corso di master [2].

     2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso [3].

     3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonchè l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

     4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

     5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici [4].

     6. Il corso di dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario [5].

     7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente [6].

     8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

     9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

 

     Art. 4. Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata

     1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.

     2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale, nonchè attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni [7].

     3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico generale [8].

     4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico generale. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale [9].

 

     Art. 5. (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole). [10]

     1. L'offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti.

     2. I dipartimenti coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attività di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento.

     3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola.

     4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, è nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola è svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.

     5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti.

     6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 6. Crediti formativi accademici

     1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.

     2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

     2-bis. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale è convenzionalmente fissata in trentasei crediti [11].

     3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascun corso la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento [12].

     4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) [13].

     5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o istituti tecnici superiori o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso [14].

     6. Nei regolamenti dei corsi possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative [15].

     7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina [16].

     8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

 

     Art. 7. Ammissione ai corsi

     1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello o a un corso di diploma accademico a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente [17].

     2. I regolamenti dei corsi, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore [18].

     3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorchè privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico [19].

     4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello [20].

     5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente [21].

     6. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente [22].

     7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente [23].

     8. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti [24].

     9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonchè alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

 

     Art. 8. Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

     1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.

     2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo può essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli [25].

     3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

     4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

 

     Art. 9. Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

     1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

     a) attività formative relative alla formazione di base;

     b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.

     2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:

     a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

     b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonchè attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

     c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

     3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

     4. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

 

     Art. 10. Regolamenti didattici [26]

     1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici.

     2. Il regolamento didattico generale è redatto in conformità allo statuto dell'istituzione ed è approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica dei corsi, con particolare riferimento:

     a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

     b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;

     c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonchè della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

     d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

     e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;

     f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;

     g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonchè di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;

     h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

     i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale;

     l) alle modalità di individuazione, per ciascuna attività, della struttura o del soggetto responsabili;

     m) alla valutazione della qualità della didattica;

     n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

     o) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8;

     p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti;

     q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta.

     3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilità finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalità dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti:

     a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;

     b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

     c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;

     d) le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo;

     e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonchè delle altre attività formative;

     f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

     g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

     h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

     i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, con facoltà di incrementare tale percentuale.

     4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.

     5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

     6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.

 

     Art. 10 bis. (Diplomi ad honorem). [27]

     1. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.

     2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca.

     3. Ciascuna istituzione può attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.

 

     Art. 10 ter. (Diplomi in restauro). [28]

     1. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.

     2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. Istituzioni non statali

     1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonchè la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale [29].

     2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR può avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 [30].

     3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

     4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca [31].

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.

 

     Art. 12. Norme transitorie

     1. Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento [32].

     2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

     3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 [33].

     3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [34].

     4. [Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni] [35].

     5. [Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale] [36].

 

     Art. 13. Clausola finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [37].

 

     Art. 14. Abrogazione di norme

     1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [38].

 

Tabella A [39]

(prevista all'art. 5, comma 1)

 

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[4] Comma rettificato con Comunicato pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2005, n. 284 e così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[11] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[27] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[29] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[30] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[33] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[34] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[35] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[36] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

[39] Tabella così sostituita dall'art. 1 del D.M. 6 giugno 2019, n. 98.