§ 55.1.17 - Legge 28 marzo 1968, n. 342.
Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:28/03/1968
Numero:342


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta all'importo previsto all'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. [...]
Art. 2.      E' conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di [...]
Art. 3.      Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. [...]
Art. 4.      All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo


§ 55.1.17 - Legge 28 marzo 1968, n. 342. [1]

Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123.

(G.U. 10 aprile 1968, n. 93)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta all'importo previsto all'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge, entro il limite di 10 miliardi di lire.

     Il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

 

          Art. 2.

     E' conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, modificato ed integrato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

     L'Istituto mobiliare italiano, per effetto del conferimento di cui al precedente comma, assume tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sul fondo predetto per il proseguimento dell'attività delle suddette industrie ed il mantenimento dell'occupazione, nonchè di ogni altra operazione attiva e passiva del fondo stesso, utilizzando all'uopo le somme di cui all'art. 2 del predetto decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, con esclusione comunque di ulteriori oneri a carico dello Stato anche in relazione alla garanzia statale sulle obbligazioni emesse ai sensi delle suddette leggi.

     Restano ferme le esenzioni fiscali previste dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 1 del 1965 e dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, fino alla completa estinzione delle operazioni effettuate e da effettuare ai sensi delle leggi predette e fino alla liquidazione della Società costituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 1133 del 1966.

     Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme del presente articolo sono abrogate.

 

          Art. 3.

     Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi.

     La somma di lire 10 miliardi verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.