Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 28/03/1968 |
Numero: | 342 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta all'importo previsto all'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. [...] |
Art. 2. E' conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di [...] |
Art. 3. Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. [...] |
Art. 4. All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo |
§ 55.1.17 - Legge 28 marzo 1968, n. 342. [1]
Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123.
(G.U. 10 aprile 1968, n. 93)
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta all'importo previsto all'art. 4 della
Il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
E' conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di cui al
L'Istituto mobiliare italiano, per effetto del conferimento di cui al precedente comma, assume tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sul fondo predetto per il proseguimento dell'attività delle suddette industrie ed il mantenimento dell'occupazione, nonchè di ogni altra operazione attiva e passiva del fondo stesso, utilizzando all'uopo le somme di cui all'art. 2 del predetto
Restano ferme le esenzioni fiscali previste dall'art. 6 del citato
Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme del presente articolo sono abrogate.
Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del
La somma di lire 10 miliardi verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.
All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del