§ 53.4.36 - L. 5 novembre 1990, n. 320.
Norme concernenti le mole abrasive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:05/11/1990
Numero:320


Sommario
Art. 1.      1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche
Art. 2.      1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro
Art. 3.      1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare
Art. 4.      1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto
Art. 5.      1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori [...]
Art. 6.      1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori
Art. 7.      1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 [...]
Art. 8.      1. L'articolo 85, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nonché gli articoli 51 e 52, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati


§ 53.4.36 - L. 5 novembre 1990, n. 320.

Norme concernenti le mole abrasive.

(G.U. 12 novembre 1990, n. 264).

 

Art. 1.

     1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.

 

     Art. 3.

     1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:

     a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;

     b) il tipo di abrasivo;

     c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;

     d) i limiti di impiego.

     2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.

 

     Art. 4.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

     a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;

     b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;

     c) il limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

     d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;

     e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;

     f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.

 

     Art. 5.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.

 

     Art. 6.

     1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori.

 

     Art. 7.

     1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 85, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nonché gli articoli 51 e 52, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.