§ 52.1.43 – L. 31 luglio 1954, n. 607.
Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:31/07/1954
Numero:607


Sommario
Art. 1.      Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici [...]
Art. 2.      I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o [...]
Art. 3.      Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, [...]
Art. 4.      Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto può essere [...]
Art. 5.      Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...]
Art. 7.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, da parte del Ministero del tesoro, e agli [...]
Art. 8.      La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro [...]
Art. 9.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 52.1.43 – L. 31 luglio 1954, n. 607.

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici.

(G.U. 12 agosto 1954, n. 183).

 

     Art. 1.

     Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprietà di cittadini italiani o di enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 2.

     I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.

     Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

 

          Art. 3.

     Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32.

     Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 4.

     Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto può essere consentito anche in località diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purchè nell'ambito dello stesso Comune.

     Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattisi di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, può essere consentito in quest'ultima località.

     Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo.

 

          Art. 5.

     Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

 

          Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, da parte del Ministero del tesoro, e agli uffici del Genio civile, da parte delle Intendenze di finanza, tutte le domande, corredate dei relativi atti istruttori, intese ad ottenere il contributo per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati o distrutti.

 

          Art. 8.

     La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed è regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     Rimane, altresì, di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dell'ambito del territorio nazionale.

 

          Art. 9.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 13 luglio 1966, n. 610.