Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 10/08/1950 |
Numero: | 784 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è ratificato con le seguenti modificazioni |
Art. 2. Il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, è ratificato con le seguenti modificazioni |
§ 52.1.2d - Legge 10 agosto 1950, n. 784. [1]
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche.
(G.U. 25 settembre 1950, n. 220).
Il
Art. 1. Il primo comma è sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonchè alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua dei titolare della chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili".
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ove le autorità ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di scindere un edificio in due o più, di cambiarne la ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari".
Art. 2. Al primo comma, dopo le parole: "le coadiutorie" sono aggiunte le altre: "i santuari"; alla fine del comma dopo le parole: "l'esercizio del culto pubblico" sono aggiunte le altre: "anche se della Santa Sede".
Art. 3. E' sostituito dal seguente:
"Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali, riconosciuti a termini dell'art. 1 della
Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari.
Il
Art. 1. Dopo le parole: "delle chiese stesse" è aggiunto il seguente periodo: "Al mobilio relativo sono estese le disposizioni dell'art. 1".
Dopo le parole: "ad uso di seminari" sono aggiunte le altre: "e di istituzioni analoghe di religiosi".
Alla fine dell'articolo dopo le parole: "distrutti da fatti bellici" sono aggiunte le altre: "anche se della Santa Sede".
Art. 2. Al quarto comma, le parole: "istituti pubblici di beneficenza" sono sostituite con le seguenti: "proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
Art. 3 bis (nuovo). "Tutti i progetti implicanti ricostruzioni ex novo o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra sono sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra, all'esame preventivo della Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati".
[1] Abrogata dall'art. 1 del