Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 14/02/2006 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente |
§ 51.4.106 - L. 14 febbraio 2006, n. 56.
Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante.
(G.U. 1 marzo 2006, n. 50)
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte».