§ 51.4.79 – L. 23 novembre 1998, n. 405.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:23/11/1998
Numero:405


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per [...]


§ 51.4.79 – L. 23 novembre 1998, n. 405.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione.

(G.U. 25 novembre 1998, n. 276).

 

     Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.

     2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.