Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 23/11/1998 |
Numero: | 405 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per [...] |
§ 51.4.79 – L. 23 novembre 1998, n. 405.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione.
(G.U. 25 novembre 1998, n. 276).
1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).
1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.
2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.